Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata
Il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) proroga fino al 2028 i crediti d’imposta ZES
Unica del Mezzogiorno e Zone Logistiche Semplificate. Novità rilevante rispetto alla
disciplina in vigore nel 2025 riguarda il termine ultimo per effettuare gli investimenti:
mentre ai sensi delle disposizioni attuali, entrambe le agevolazioni sono riconosciute per
gli investimenti ultimati entro il 15 novembre 2025, nel triennio 2026-2028 rilevano gli
investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. Come nel
2025, anche per il 2026, il 2027 e il 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta, sarà
necessario inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione preventiva e una integrativa
attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione iniziale.
Chi - Imprese.
Cosa - Investimenti: nuovi macchinari, impianti e attrezzature, terreni, immobili
strumentali.
Quando - Fino al 31 dicembre 2028.
Proroga triennale per i crediti di imposta ZES Unica del Mezzogiorno e Zone Logistiche
Semplificate.
La conferma delle due agevolazioni anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 è prevista
dall’articolo 95 del disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689).
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Novità rilevante rispetto alla disciplina in vigore nel 2025 riguarda il termine ultimo per
effettuare gli investimenti: mentre ai sensi delle disposizioni attuali, entrambe le agevolazioni
sono riconosciute per gli investimenti ultimati entro il 15 novembre 2025, nel triennio 2026-2028
rilevano gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre
2028.
Credito d’imposta ZES Unica per il triennio 2026-2028
Con riferimento al credito di imposta ZES Unica, istituito dall’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 e
prorogato al 2025 dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 485-491 della legge n. 207/2024), la
disciplina per il triennio 2026-2028 è tracciata dai commi 1 a 6 dell’articolo 95 del disegno di
legge di Bilancio 2026.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del decreto del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.
Il disegno di legge di Bilancio 2026 non modifica l’ambito soggettivo né la misura
dell’agevolazione.
Pertanto, il credito di imposta spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in
relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, relativi
all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nelle
zone assistite 107.3.c) della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità
regionale 2022-2027.
Come espressamente indicato nel decreto attuativo 17 maggio 2024, sono esclusi:
- i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica,carbonifera e della lignite, dei
trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative
infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di
energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché dei settori creditizio,
finanziario e assicurativo. Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si deve tenere
conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di
comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, riferibile alla struttura produttiva presso la
quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta; - le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
- le imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n.
651/2014.
Per quanto riguarda la misura dell’agevolazione, l’intensità del credito d’imposta varia in
funzione dell’ammontare dell’investimento, della dimensione dell’impresa e della localizzazione
territoriale.
Come specificato dal decreto attuativo 17 maggio 2024, il credito d’imposta è inoltre
cumulabile: - con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o
dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento. - nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non
siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE (Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea).
Il limite massimo di spesa stanziato per la misura 2.300 milioni di euro è di: - 2,3 miliardi di euro per l'anno 2026;
- un miliardo di euro per l'anno 2027;
- 750 milioni di euro per l’anno 2028.
Credito di imposta ZLS per il triennio 2026-2028
Sono invece i commi da 7 a 10 dell’articolo 95 del disegno di legge di Bilancio 2026 ad occuparsi
del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Le disposizioni attuative dell’agevolazione, istituita dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 60/2024
e prorogato al 2025 dal decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 14-novies, del D.L. n. 202/2024),
sono state definite dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 agosto 2024.
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Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, possono accedere al credito d'imposta tutte le
imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, per gli
investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, relativi all’acquisizione di beni
strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone
Logistiche Semplificate, limitatamente alle zone assistite 107.3.c).